In questa sezione del sito troverete lo statuto attualmente in vigore e quelli precedenti.
Inoltre è presente la sezione Safeguarding contro abusi, violenze e discriminazioni. Questo ruolo è finalizzato a prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, garantendo la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. 120/2023 con il Modello Organizzativo e di Controllo dell’attività sportiva, oltre il Codice di Condotta.
Qui di seguito l’attuale Statuto in vigore, il cui documento originale è depositato presso l’Agenzia delle Entrate e può essere consultato qui
Qui invece lo Statuto previgente 1966
Qui invece lo Statuto previgente 2018
STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE
VESPA CLUB VERONA
TITOLO I – Denominazione – Sede
Articolo 1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in
ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 e dell’art. 90 della Legge 289/2002, è costituita sin dal 12/11/1949 l’Associazione Vespa Club Verona che dalla data odierna assume la denominazione “Vespa Club Verona associazione sportiva dilettantistica e culturale”, in breve “Vespa Club Verona a.s.d.”, con sede in Verona, Stradone Porta Palio 68.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo e di promozione sociale, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva, di promozione sociale e culturale cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Essa potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie o di domiciliazione postale, oppure unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi, mentre la sede legale potrà essere modificata con delibera del Consiglio Direttivo ratificata dall’assemblea dei soci.
TITOLO II – Scopo- Oggetto
Articolo 2 – L’Associazione nasce al fine di svolgere attività sportiva, turistica, culturale e di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci
Essa è apolitica e apartitica. Nell’ambito delle sue finalità l’Associazione riunisce soggetti appassionati del veicolo Piaggio Vespa e derivati, curando la salvaguardia e promozione del patrimonio storico di detti veicoli, la diffusione di notizie storiche e tecniche e la condivisione tra gli associati del medesimo interesse per il veicolo Piaggio Vespa e derivati. Inoltre l’Associazione ha lo scopo di promuovere, propugnare e diffondere gli interessi degli utenti della Vespa, demandando alle associazioni a livello nazionale a cui si affilierà i problemi di carattere nazionale e avocando a se, in tutta autonomia, i problemi di carattere locale.
Essa si prefigge anche di promuovere l’immagine propria e della città di Verona, collaborando con altre associazioni od enti.
L’associazione si occupa in via stabile e principale dell’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, organizzando direttamente o prendendo parte a manifestazioni sul territorio regionale/nazionale e/o internazionale, oltre che realizzando attività quali la promozione, la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza alle stesse.
L’attività istituzionale dell’Associazione, potrà comprendere inoltre l’organizzazione e la promozione di tutte le iniziative volte alla propaganda del valore sociale, culturale e sportivo del motociclismo ed alla diffusione dell’educazione stradale fra gli utenti, anche attraverso l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento secondo le indicazioni della Federazione e/o dell’ente di promozione sportiva cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti della Federazione e si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata. L’Associazione potrà affiliarsi con Enti e Istituzioni sportive internazionali e con gli Organismi Affilianti quali le FSN (Federazioni Sportive Nazionali), le DSA (Discipline Sportive Associate) e gli EPS (Enti di Promozione Sportiva) riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) anche allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, iscrivendosi al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
Strumentale al perseguimento dello scopo associativo è l’organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni sportive e turistiche motociclistiche e di veicoli equiparati, anche a carattere storico-rievocativo; la promozione, organizzazione o partecipazione ad attività per la diffusione della conoscenza del patrimonio storico e tecnico connesso a detto veicolo e al suo storico movimento, oltre la condivisione delle attività e conoscenze storico/tecniche con altri sodalizi che perseguono il medesimo intento.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti in alcun modo, anche indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno, pertanto, essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria.
Articolo 3 – L’Associazione, per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e nei limiti previsti dall’articolo 9 D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, potrà, tra l’altro, svolgere anche attività secondarie e strumentali, purché marginali e strettamente connesse al fine istituzionale, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati e a quelli degli enti a cui è affiliata o federata l’associazione, quali:
- la promozione e lo sviluppo di attività̀ ricreativa, turistica, culturale mediante l’organizzazione di corsi, eventi e manifestazioni e, in generale, l’attività svolta da soci o tesserati anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, feste, sagre e, lo svolgimento di azioni pubblicitarie connesse, l’espletamento di studi e ricerche di mercato in ambito motociclistico, la predisposizione di cataloghi di settore e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
- l’acquisto, la realizzazione, la gestione, la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti, motoveicoli e attrezzature sportive, in qualunque forma e di qualsiasi tipo, nonché la partecipazione a bandi, pubblici e privati, nazionali ed esteri, per le dette attività;
- l’attività ludica e ricreativa in favore dei propri soci e tesserati, ivi compresa, se del caso, l’allestimento e la gestione di bar, posto di ristoro o di un ostello, buffet e simili collegati ad impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
- l’organizzazione e la promozione di servizi utili agli interessi degli utenti dei motoveicoli ed allo sviluppo delle attività motoristiche, nonché ogni forma di assistenza giuridica, tecnica, didattica e assicurativa;
- qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché il compimento di tutti gli atti e la conclusione di tutte le operazioni contrattuali di natura pubblicitaria, immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell’assenza
del fine di lucro;
- organizzare direttamente o partecipare ad attività turistica su strada anche con altre associazioni o enti connessi al mondo Vespa e veicoli derivati, operare attività di condivisione con altri sodalizi aventi lo stesso scopo come ad esempio gemellaggi, gite, incontri, scambi culturali.
TITOLO III – Soci
Articolo 4 – Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
Il numero dei soci è illimitato. Tutti i soci hanno eguali diritti.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche o giuridiche, le associazioni e gli Enti senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e
che si impegnino a realizzarli.
Il Consiglio Direttivo può deliberare il conferimento della qualifica di socio onorario a soggetti fisici o enti per particolari meriti connessi agli scopi dell’Associazione, dandone comunicazione ai soci.
L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L’Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 del presente statuto.
Articolo 5 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
La domanda di essere ammesso come socio potrà essere respinta in caso di socio già espulso in precedenza o in caso di evidente condotta contraria allo spirito dell’Associazione.
Le associazioni e gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 6 – La qualifica di socio dà diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, frequentare
i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall’Associazione, prendere parte alle competizioni sportive e turistiche promosse dall’Associazione e da altri Enti sotto i colori sociali, partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata o a cui partecipa l’Associazione;
– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi
deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
– intervenire e discutere alle assemblee generali, presentare proposte e/o reclami al Consiglio Direttivo ovvero al Presidente o suo vice, ai quali deve essere dato riscontro;
– a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
– all’osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva e di circolazione stradale, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
– al pagamento del contributo associativo. La quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno e va versata entro il termine fissato dal Consiglio stesso.
Articolo 7 – I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita, anche in caso di socio dimissionario o escluso.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
TITOLO IV – Recesso – Esclusione
Articolo 8 – La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di decesso.
Articolo 9 – Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
Articolo 10 – Le deliberazioni in materia di esclusione, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo 9, debbono essere precedute dalla contestazione al socio degli addebiti con mezzi che ne assicurino la ricezione, prevedendo un termine non inferiore a dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni verbali o per iscritto. Trascorso il termine sopra detto il Consiglio Direttivo, esaminate le eventuali giustificazioni del socio, delibererà entro venti giorni sull’esclusione dandone comunicazione motivata al socio con mezzi che ne assicurino la ricezione.
TITOLO V – Patrimonio e Risorse Economiche
Articolo 11 – Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:
dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Costituisce patrimonio dell’Associazione anche ogni premio, attestato, rico-noscimento concesso all’Associazione stessa da enti o altre associazioni in occasione della partecipazione a manifestazioni, oltre il materiale propa-gandistico, documentario sia cartaceo, fotografico o mediatico dell’Associa-zione stessa. Tale patrimonio, appositamente inventariato e continuamente aggiornato, è incedibile. In caso di scioglimento dell’Associazione andrà devoluto ad enti o associazioni che perseguono lo stesso scopo sociale o ne garantiscano la tutela ed esposizione al pubblico. Rispetto a tale patrimonio potrà essere prevista dal Consiglio Direttivo la nomina di un custode.
I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione. L’Associazione costituisce, ove previsto dalla legge e nelle forme da essa definite in caso di riconoscimento di personalità giuridica, un deposito monetario destinato a costituire un fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l’ASD. Se nel corso della vita associativa il patrimonio minimo dovesse diminuire di oltre un terzo in conseguenza di perdite, salvo diversa previsione di legge, il Consiglio Direttivo dovrà senza indugio convocare l’Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.
Articolo 12 – Esercizio Sociale – L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO VI – Organi dell’Associazione
Articolo 13 – Sono organi dell’Associazione:
- a) l’Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
Articolo 14 – Assemblee – Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità che ne assicurino la ricezione in ogni caso almeno quindici giorni prima dell’adunanza.
Articolo 15 – L’assemblea ordinaria:
1) approva la programmazione delle attività;
2) approva il rendiconto economico e finanziario;
3) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del/dei Revisori dei Conti;
4) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
5) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.
Articolo 16 – Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto al
voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza dei voti dei presenti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Articolo 17 – Assemblea Straordinaria – L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori, nonché per quanto non previsto nelle assemblee ordinarie, essa è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza del 50% più uno dei soci presenti per le modifiche statutarie.
La delibera di scioglimento dell’Associazione deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati.
Articolo 18 – L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario dell’assemblea è fatta dal Presidente dell’assemblea.
Articolo 19 – Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile compreso da un minimo di cinque (5) ad un massimo di undici (11) membri compreso il Presidente. I componenti vengono eletti tra gli associati, rimangono in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di collaboratori di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione esclusivamente consultiva.
E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo ricoprire qualsiasi carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l’espletamento dell’incarico, debitamente documentate e preventivamente autorizzate, nei limiti previsti dall’art. 2.
Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.
L’incarico di componente del Consiglio Direttivo è una carica di massima fiducia conferita dall’assemblea dei soci, esso s’impegna a svolgere fedelmente e con il massimo impegno l’incarico ricevuto, il Consigliere all’atto dell’accettazione della sua elezione s’impegna a partecipare a tutte le sedute del consiglio stesso. In caso di reiterata assenza ingiustificata il Consiglio Direttivo può invitare il consigliere alle dimissioni e in caso di mancata
risposta il Consiglio Direttivo proporrà all’assemblea la sua destituzione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali
vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera ovvero altro mezzo idoneo non meno di 8 giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando
vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
- a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
- e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe o incarichi specifici a suoi membri.
Articolo 20 – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere, con delibera presa a maggioranza, alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve
essere convocata per provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo decade altresì prima della fine del mandato quando l’assemblea dei soci non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo. In questi ultimi due casi il Consiglio Direttivo prosegue nell’ordinaria amministrazione sino alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, che deve avvenire entro sessanta giorni onde consentire la preparazione delle operazioni elettorali.
Articolo 21 – Presidente e Vice Presidente – Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito, in concerto con il consiglio direttivo il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo consiglio direttivo. Il Presidente resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
Articolo 22 – Presidente Onorario – Secondo i dettami dell’art. 4 il Consiglio Direttivo del Vespa Club Verona può nominare un Presidente Onorario tra le persone che rivestono o hanno rivestito un ruolo di particolare rilevanza nel movimento Vespistico locale o nazionale. La nomina del Presidente Onorario deve essere tempestivamente comunicata ai soci, illustrandone le funzioni. Egli costituisce figura di probiviro ed esortazione verso le attività dell’Associazione e del Consiglio Direttivo, è avvisato e può partecipare alle riunioni di quest’ultimo con funzione consultiva ma non ha diritto di voto ed è esonerato dal versamento della quota associativa.
La carica di Presidente Onorario ha durata illimitata e può essere revocata solo per sue dimissioni o delibera dell’assemblea dei soci.
Art. 23 – Revisore Dei Conti – La figura del Revisore dei conti è composta da uno a tre membri eletti dall’assemblea dei soci fra gli associati, i non eletti sono considerati revisori supplenti.
La figura del Revisore dei conti dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. La figura del Revisore dei conti può eleggere al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall’incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere del mandato.
La figura del Revisore dei conti non fa parte del Direttivo, ha il compito di controllare in ogni momento la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, di esaminare il bilancio annuale e di redigere la relazione di accompagnamento, in questo ultimo caso il Revisore dei Conti dissenziente ha il diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. La figura del Revisore dei conti ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo, con sola funzione consultiva.
La figura del Revisore dei conti non può essere sfiduciata e/o revocata se non dall’assemblea dei soci e per giusta causa.
TITOLO VII – Pubblicità e trasparenza
Articolo 24 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali – Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, sono messi
a disposizione dei soci per la consultazione.
TITOLO VIII – Tesserati
Articolo 25 – I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata e sono rappresentati da:
- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c) giudici/arbitri;
- d) dirigenti;
- e) tecnici, istruttori;
- f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l’Associazione è Affiliata;
L’Associazione, con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l’esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell’attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.
TITOLO IX – Scioglimento
Articolo 26 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
L’assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva di utilità sociale.
TITOLO X – Norma Finale di rinvio
Articolo 27 – Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto e ai regolamenti delle associazioni a cui è affiliato il Vespa Club Verona, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo, di enti non commerciali e di associazioni. Valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
Il presidente del Vespa Club Verona V. Il Segretario dell’Assemblea
modello-organizzativo-e-codice-di-condotta-Safeguarding-VespaClubVeronaASD